La mediazione è: "una possibile soluzione..."
TempestivaIl procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
EfficaceIl processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'Organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. Il Tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
EconomicaLe parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40,00 + Iva, e pagare l’acconto delle spese di mediazione.
L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del Decreto Ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4 ed aggiornato con D.M 145/2011. Il tariffario applicato dalla Mesótes, è approvato dal Ministro della Giustizia e riporta i compensi dovuti dalle parti secondo scaglioni dei valori presunti delle controversie.
Tecnicamente competentePer le controversie in particolari materie, è prevista la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, (interni o esterni all’Organismo), iscritti nell'albo dei Consulenti e dei Periti presso i Tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi, con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali.
Fiscalmente vantaggiosaAlle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500,00 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250,00.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000,00.
